|
INFORMAZIONI UTILI
- INFORMAZIONI UTILI -
Collocamento obbligatorio dei disabili Denuncia entro il 31 gennaio
Ricordiamo alle aziende che, entro il 31 gennaio prossimo, va presentato al competente Servizio Provinciale il prospetto informativo contenete i dati relativi ai lavoratori complessivamente occupati con riferimento alla data del 31 dicembre 2004. L’obbligo riguarda i datori di lavoro con più di 14 dipendenti. Nel caso di attività svolta con sedi in più province va trasmesso il prospetto relativo ad ogni provincia al servizio territoriale competente ed il prospetto complessivo al servizio della provincia in cui l’azienda ha la propria sede legale.
Lavoro straordinario Comunicazione entro il 28 gennaio
Ai sensi dell’art.4, c.5, del D.Lgs. n.66/2003, come modificato dall’art.1, c.1 c), del D.Lgs. n.213/2004, scade il prossimo 28 gennaio il termine entro il quale, in assenza di diversa disciplina da parte dei contratti collettivi di lavoro, i datori di lavoro con più di 10 dipendenti in ciascuna unità produttiva devono dare comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro-Servizio Ispettivo circa le prestazioni di lavoro straordinario con superamento delle 48 ore settimanali effettuate nel corso del terzo quadrimestre 2004; la scadenza si riferisce ovviamente al caso in cui sia stato adottato come periodo di riferimento il quadrimestre fisso.
INAIL Modalità di tenuta libri matricola e paga
Con nota del 16 dicembre 2004, l’Istituto ha illustrato la vigente disciplina in materia di tenuta dei libri matricola e paga. Ricordiamo che tutti i soggetti assicuranti sono obbligati alla tenuta dei libri regolamentari ad esclusione degli artigiani titolari di ditte individuali senza dipendenti, dei soci e familiari coadiuvanti di impresa artigiana senza dipendenti, dei soggetti che si avvalgono dell’elaborazione e conservazione dei dati su supporti informatici, delle imprese italiane per i lavoratori italiani occupati in sedi estere ed infine delle Pubbliche Amministrazioni. In particolare l’INAIL chiarisce che il libro matricola deve essere unico in ogni azienda, anche nel caso di più posizioni assicurative territoriali, in quanto l’attività viene svolta in più luoghi di lavoro, ciascuno identificato da una specifica PAT. In tali ipotesi, al fine di assolvere all’obbligo della tenuta di un libro matricola unico, l’azienda deve istituire e tenere nei vari cantieri (fissi o mobili che siano) degli stralci, che possono essere costituiti anche da fotocopie tratte dal libro matricola unico, autenticate come conformi all’originale dallo stesso datore di lavoro e ovviamente sempre aggiornati. E’ comunque consentito tenere sui luoghi di lavoro dei libri matricola settoriali o di filiale, comunque non ufficiali e quindi da non vidimare, che costituiranno dei semplici ''di cui'' del libro matricola unico, e potranno riportare una numerazione matricolare supplementare riferita alla filiale, in aggiunta al numero di matricola del dipendente; ciò ad esclusivo uso dell’azienda e dei funzionari addetti alla vigilanza locale. Sulla materia è in corso di emanazione apposita circolare dell’Istituto.
Lavoratori autonomi Dal 1° gennaio aumento dei contributi INPS
Come previsto dall’art.45 del D.L. n.269/2003, legge 326/2003, con decorrenza dal 1° gennaio 2005 i contributi per i lavoratori autonomi privi di un’altra forma previdenziale obbligatoria aumentano in misura pari allo 0,20%; l’incremento sarà uguale e progressivo di anno in anno fino a l raggiungimento di una percentuale complessiva del 19%.
LE NUOVE ALIQUOTE
Collaboratore privo di altra copertura previdenziale obbligatoria
Aliquota 18,00% fino ad un imponibile di € 37.883/anno Aliquota 19,00% oltre € 37.883 e fino a € 82.401
Collaboratore con altra copertura previdenziale obbligatoria o titolare di pensione indiretta
Aliquota 10%
Collaboratore titolare di pensione diretta
Aliquota 15%
Lavoratore autonomo occasionale
Fino a € 5.000/anno nessun obbligo contributivo Oltre e fino a € 37.883 aliquota 18,00% Oltre € 37.883 e fino a € 82.401 aliquota 19,00%
Associati in partecipazione con apporto di solo lavoro
L’art. 43 del D.L. 269/2003 aveva previsto per tali soggetti l’istituzione di un apposito Fondo presso l’Inps, ora la Legge Finanziaria 2005 - n.311/2004 - stabilisce al comma 157 dell’art.1 l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata degli altri lavoratori autonomi. Per gli associati non sono previste le tutele aggiuntive, ma solo quella pensionistica.
Aliquota 17,50% fino a € 37.883 Aliquota 18,50% oltre € 37.883 e fino a 82.401
17.01.2005
|
 |
|